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Domande più frequenti

  • Cosa cambia a partire dal 6 dicembre 2021?

    A causa dell’attuale situazione il Consiglio federale ha nuovamente inasprito le misure: esse sono in vigore dal 6 dicembre 2021 e limitate per il momento al 24 gennaio 2022. A destare particolare preoccupazione sono l’aumento di ricoveri presso le unità di terapia intensiva e la variante del virus denominata Omicron.

    Estensione del requisito del certificato: l’obbligo del certificato viene esteso a tutti gli spazi interni e al chiuso. Sono esclusi da questa misura i contesti privati. Per incontri con familiari e amici con più di dieci persone, il Consiglio federale raccomanda un certificato ma non prevede alcun obbligo o multa. Un obbligo di certificato è ora richiesto anche per eventi e manifestazioni all’aperto con più di 300 persone. Le aziende e gli organizzatori possono inoltre limitare l’accesso alle persone vaccinate e guarite. Con questa regola 2G volontaria decadono l’obbligo di mascherina e l’obbligo di consumare stando seduti.

    Estensione del requisito della mascherina: dove vige l’obbligo del certificato, vige ora anche l’obbligo della mascherina, ad eccezione dei contesti privati.

    Telelavoro: il Consiglio federale raccomanda fortemente il telelavoro. Se non è possibile lavorare da casa, è fatto obbligo di indossare la mascherina in tutti i locali interni e al chiuso dove sia presente più di una persona.

    Validità dei test: i test antigenici rapidi sono da adesso in poi validi 24 ore invece di 48.

  • I cambiamenti più importanti a partire dal 26 giugno 2021

    • Niente più mascherine obbligatorie nelle aree esterne delle strutture pubbliche. La mascherina deve comunque essere indossata al chiuso.
    • L’obbligo di uso delle mascherine vige ancora nei tram, nei treni e anche nelle stazioni.
    • I limiti legati al numero di persone nei ristoranti sono aboliti; a un tavolo può di nuovo sedersi qualsiasi numero di persone, anche all'interno (ma resta ancora obbligatorio il posto a sedere).
    • Sono consentiti i grandi eventi (ma con certificato). Vengono meno l'obbligo di mascherina e le limitazioni di capacità.
    • L'obbligo dell'home office è abolito. Lavorare da casa è ora solo «raccomandato» dal governo federale.
    • Le persone che provengono dall'area Schengen non devono più sottoporsi a quarantena.
    • Solo coloro che non sono stati vaccinati o non sono guariti e arrivano in aereo devono ancora fare il test.
  • Quarta fase di riapertura più importante del previsto

    Lunedì 31 maggio 2021 scatta una nuova, importante fase di riapertura che va oltre quanto proposto in sede di consultazione. Gli allentamenti riguardano in particolare le manifestazioni, gli incontri privati e i ristoranti. Il Consiglio federale tiene così conto del miglioramento della situazione epidemiologica e dei risultati della consultazione. Un’altra novità riguarda l’esenzione dalla quarantena, che non si applicherà più soltanto alle persone guarite dalla COVID-19, ma anche a quelle vaccinate. Nella sua seduta del 26 maggio, il Consiglio federale ha inoltre deciso quando e a quali condizioni saranno nuovamente possibili le grandi manifestazioni e come saranno indennizzate in caso di annullamento per motivi epidemiologici.

    Panoramica: regole e divieti nazionali

  • Quali saranno i rilassamenti a partire dal 19 aprile 2021?

    Panoramica: regole e divieti nazionali

  • Informazioni sulla vaccinazione e sui test (rapidi)

    Scheda: Informazioni generali sulla vaccinazione COVID-19

    Informazioni sui test rapidi / sui test autodiagnostici

    Tipologie di test dell’UFSP

    Potete leggere qui il nostro contributo sul tema «Tutto sulla vaccinazione» – Cosa devo sapere come imprenditore?

  • Dal 22 marzo 2021 allentamenti per gli incontri privati

    Nella seduta del 19 marzo 2021, il Consiglio federale ha deciso di allentare il limite per gli incontri al chiuso tra familiari o amici portandolo dalle attuali cinque a dieci persone. il rischio di un aumento incontrollato delle infezioni è tuttavia attualmente troppo elevato per procedere ad altri allentamenti, dal momento che dalla fine di febbraio il numero dei contagi ha ricominciato a crescere. Inoltre, le persone vaccinate sono ancora troppo poche per impedire una nuova impennata dei ricoveri ospedalieri. Il Consiglio federale vuole conservare intatti i buoni presupposti per la campagna vaccinale dei prossimi mesi e ha definito indicatori per il caso che l’evoluzione epidemiologica richieda nuove chiusure. Ha inoltre approvato la convenzione negoziata dai partner tariffali per il rimborso della vaccinazione contro la COVID-19.

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  • Quali saranno i rilassamenti a partire dal 1° marzo 2021?

    Lunedì 1° marzo 2021 potranno riaprire i negozi, i musei e le sale di lettura delle biblioteche e gli impianti sportivi e per il tempo libero all’aperto, quali le aree esterne dei giardini zoologici e botanici. All’aperto saranno di nuovo consentiti anche gli incontri tra familiari e amici e le attività sportive e culturali con non oltre 15 persone. I ragazzi e i giovani adulti fino a 20 anni potranno riprendere la maggior parte delle attività sportive e culturali.

    La prossima fase di riapertura è prevista il 22 marzo, a condizione che la situazione epidemiologica lo consenta.

  • Che cos'è il lavoro ridotto semplificato, deciso dal Consiglio federale il 20 gennaio 2021?

    Procedura semplificata
    Le aziende possono con ogni probabilità preregistrarsi entro la fine di marzo 2021 per il lavoro ridotto attraverso una procedura semplificata. Certamente devono ancora fornire una giustificazione credibile delle ragioni per cui la loro attività commerciale è limitata / danneggiata, ma questa giustificazione può essere più breve e si può inoltre evitare l'analisi dettagliata della situazione economica richiesta. Gli straordinari attuali fino alla fine di marzo 2021 non devono essere diminuiti prima dell'introduzione del lavoro ridotto. Nel calcolo dell'indennità per lavoro ridotto, il reddito da occupazione provvisoria dei dipendenti non sarà preso in considerazione fino alla fine di marzo 2021.

    Revoca del periodo di carenza
    Il periodo di carenza viene revocato retroattivamente di un giorno dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2021.

    Espansione del gruppo degli aventi diritto
    Il diritto all'indennità per lavoro ridotto è stato provvisoriamente esteso ad altri gruppi di richiedenti. Per esempio, le formatrici e i formatori professionali che sono responsabili della formazione di apprendisti possono richiedere un'indennità di lavoro ridotto dal 1° settembre 2020 fino a presumibilmente il 31 dicembre 2023. Gli apprendisti hanno anche diritto all'indennità per lavoro ridotto dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 se l'azienda è stata chiusa dalle autorità e non c'è altro sostegno finanziario per coprire i salari degli apprendisti. Allo stesso modo, i dipendenti in rapporti di lavoro a tempo determinato possono eccezionalmente ricevere, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, un'indennità per lavoro ridotto. Inoltre l'indennità per lavoro ridotto può essere richiesta fino alla fine di giugno 2021 anche per i dipendenti su chiamata il cui grado di occupazione è molto fluttuante e che hanno lavorato nell'azienda a tempo indeterminato per almeno 6 mesi.

    Aumento dell’indennità per i redditi bassi
    Per i redditi bassi il Parlamento ha effettuato una modifica dell'indennità per lavoro ridotto con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021.

    • I dipendenti con un reddito fino a 3'470 franchi ricevono un'indennità per orario ridotto del 100%.
    • Per i redditi compresi tra 3'470 e 4'340 franchi, l'indennità per orario ridotto è anch'essa di 3'470 franchi per lavoro a tempo pieno.
    • In caso di perdita parziale di guadagno, il calcolo è fatto su base proporzionale, che corrisponde a un'indennità per lavoro ridotto tra l'80% e il 100%.
    • A partire da 4'340 franchi, viene di nuovo pagata l'indennità abituale dell'80%.
  • Aiuti cantonali per i casi di rigore: come e per quanto posso farne richiesta?

    Nella sessione autunnale del 2020 le Camere federali hanno deciso che la Confederazione deve contribuire agli aiuti cantonali per i casi di rigore destinati alle imprese particolarmente colpite dal Coronavirus. Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha approvato l'Ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, entrata in vigore il 1° dicembre 2020.
    Dal canto loro, i Cantoni hanno creato le necessarie basi giuridiche e le hanno fatte approvare dalla Confederazione per fornire alle loro imprese ulteriori misure di sostegno secondo l'ordinanza federale.

    Le misure per i casi di rigore possono essere richieste nelle seguenti forme (sono possibili forme miste):

    • (a) prestiti rimborsabili (fino a un massimo di 10 milioni di franchi e al massimo il 25% del fatturato medio annuo 2018 / 2019)
    • (b) fideiussioni o garanzie (10 milioni di franchi e al massimo il 25% del fatturato medio annuo 2018 / 2019)
    • (c) contributi a fondo perso (al massimo 500'000 franchi e al massimo il 10% del fatturato medio annuo 2018 / 2019)

    Le misure possono variare a seconda del settore, della dimensione dell'azienda o della forma degli strumenti.

    Il singolo Cantone può anche concedere misure per i casi di rigore che superano i limiti massimi di cui sopra. L'entità della partecipazione della Confederazione ai costi e alle perdite subite dal Cantone è limitata a questi limiti massimi. Il Cantone può anche abbassare le soglie.

    Ci sono diverse condizioni di ammissibilità per poter richiedere i contributi per i casi di rigore (contattare l’RCI per un chiarimento dettagliato). Ad esempio, un'azienda deve aver realizzato un fatturato annuo medio di almeno 100'000 franchi nel 2018 e nel 2019 e non deve essere in situazione di eccedenza dei debiti, fallimento, concordato o liquidazione al momento della presentazione della domanda. Inoltre, l'azienda deve essere in grado di dimostrare al Cantone che il proprio fatturato annuo 2020 in relazione alle misure Covid disposte dalle autorità è inferiore al 60 per cento del fatturato medio annuo per il 2018 e il 2019.

    Importante: non possono essere distribuiti dividendi o quote di utili durante il periodo del prestito, della fideiussione o della garanzia ovvero per cinque anni dal loro ricevimento o fino al loro rimborso volontario. Inoltre, i fondi non possono essere trasferiti a una società del gruppo, collegata direttamente o indirettamente, che non abbia sede in Svizzera. Tuttavia, è consentito, in particolare, soddisfare i preesistenti obblighi di pagamento degli interessi ordinari e degli ammortamenti all'interno di una struttura di gruppo. I prestiti dell'ordinanza sui casi di rigore non sono considerati come capitale di terzi e non possono essere utilizzati per il calcolo dell’eccedenza dei debiti ai sensi dell'art. 725 del Codice delle obbligazioni.

     

     

     

    17 febbraio 2021: Aumentare a 10 miliardi di franchi i fondi a favore del programma per i casi di rigore

  • Cos'è un caso di rigore? Quali sono le regole applicabili?

    Casi di rigori – punti di contatto cantonali
    I Cantoni sono responsabili dell’elaborazione delle domande. Una società può presentare la sua domanda al Cantone in cui la società è stata domiciliata il 1° ottobre 2020. Al seguente link trovate un elenco con i dati di contatto dei cantoni:

    Punti di contatto cantonali

  • Quali modifiche ha deciso il Consiglio federale il 11 dicembre 2020?

    Nella sua seduta dell’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha rafforzato i provvedimenti contro la propagazione del coronavirus. L'obiettivo è di ridurre ulteriormente il numero dei contatti e prevenire gli assembramenti di persone. Da domani, sabato 12 dicembre, i ristoranti, i bar, i negozi, i mercati, i musei, le biblioteche e le strutture sportive e per il tempo libero devono chiudere alle 19.00. Ad eccezione dei ristoranti e dei bar, non possono inoltre aprire la domenica e nei giorni festivi. I Cantoni che presentano un’evoluzione epidemiologica favorevole possono posticipare l’orario di chiusura alle 23.00. Sono vietate le manifestazioni, con alcune eccezioni. Le attività sportive e culturali sono consentite soltanto in gruppi fino a cinque persone.

  • Dal 18 gennaio in tutta la Svizzera:

    Prolungamento delle chiusure di cinque settimane
    Il Consiglio federale prolunga di cinque settimane i provvedimenti decisi lo scorso dicembre: i ristoranti e le strutture per la cultura, il tempo libero e lo sport restano così chiusi sino alla fine di febbraio.

    Chiusura dei negozi che non vendono beni di prima necessità
    Dal prossimo 18 gennaio, il Governo inasprisce inoltre i provvedimenti nazionali, chiudendo negozi e mercati. Fanno eccezione i commerci che vendono beni di prima necessità. Resta inoltre consentito il ritiro, sul posto, della merce ordinata. La regola che prevedeva la chiusura alle 19 e la domenica di negozi, negozietti delle stazioni di servizio e chioschi è invece revocata.

    Obbligo del telelavoro
    I datori di lavoro devono disporre il telelavoro nei casi in cui, per la natura dell'attività, ciò è possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Vista la durata limitata del provvedimento, non devono versare ai lavoratori alcuna indennità per spese, per esempio per l'elettricità o l'affitto.

    Ulteriori provvedimenti sul posto di lavoro
    Per i casi in cui il lavoro non può essere svolto da casa, o lo può essere soltanto in parte, sono stati emanati ulteriori provvedimenti: per garantire la protezione dei lavoratori, nei luoghi chiusi vige l'obbligo della mascherina se sono presenti più persone. Una maggiore distanza tra le postazioni di lavoro nello stesso locale non è più sufficiente.

    Su richiesta della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e in base alle esperienze nell'esecuzione sono state inoltre precisate le modalità per l'esenzione dall'obbligo della mascherina: per provare che vi si ha diritto per motivi di natura medica è necessario l'attestato di un medico o uno psicoterapeuta che può essere rilasciato soltanto se indicato per la persona che ne fa richiesta.

    Protezione delle persone particolarmente a rischio Le persone particolarmente a rischio vengono protette
    Le persone particolarmente a rischio vengono protette in modo specifico con l'introduzione del diritto al telelavoro o a una protezione equivalente sul posto di lavoro, oppure alla dispensa dal lavoro. Nelle professioni in cui le disposizioni sulla protezione non possono essere attuate, il datore di lavoro deve esentare i lavoratori particolarmente a rischio dall'obbligo di lavorare continuando però a versare loro l'intero stipendio. In questi casi sussiste il diritto all'indennità per perdita di guadagno per coronavirus.

    Restrizioni per le manifestazioni private e gli assembramenti
    Alle manifestazioni private possono partecipare al massimo cinque persone, bambini compresi. Anche nello spazio pubblico non sono ammessi assembramenti di più di cinque persone.

     

     

  • Quali modifiche ha deciso il Consiglio federale il 28 ottobre 2020?

    Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha deciso nuove misure nazionali di protezione della salute. Questi includono nuove disposizioni per le manifestazioni private. Ha inoltre modificato l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. In base al nuovo testo i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto. La modifica entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020.

  • Ordinanza del Consiglio federale del 18 ottobre 2020

    Limitazioni per le manifestazioni private, divieto di assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, estensione dell’obbligo della mascherina e telelavoro.

  • Come mi devo comportare se rientro da aree a rischio?

    A partire dal 6 luglio 2020, le persone in arrivo da determinate aree devono sottoporsi a una quarantena di dieci giorni. L'UFSP tiene una relativa lista di questi paesi, che viene regolarmente adeguata.

    Alla lista aggiornata

    Le persone interessate vengono specificamente informate a bordo di aerei, pullman turistici e ai valichi di frontiera. Al rientro in Svizzera devono annunciarsi presso le autorità cantonali.

  • Dal 6 luglio 2020 vige l'obbligo della mascherina sui mezzi pubblici. Concretamente, cosa significa questo?

    Le persone dai dodici anni in su devono indossare una mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblici. L'obbligo di mascherina vige su treni, tram e autobus, ma anche su ferrovie di montagna, funivie o battelli. L'obbligo si applica anche sul ponte esterno dei battelli. Fanno eccezione skilift e seggiovie.

    I bambini sotto i dodici anni non devono indossare una mascherina. Anche le persone che non possono indossarla per motivi particolari, principalmente medici, sono esenti dall'obbligo. Ciò vale nei seguenti casi: lesioni facciali, grave difficoltà respiratoria, attacchi di ansia quando si indossa una mascherina e disabilità che rendono intollerabile o impraticabile indossarla. Per comunicare con persone con disabilità uditive, il personale dei mezzi pubblici, in particolare, può togliersi la mascherina.

    L'obbligo di mascherina vige sempre, indipendentemente da quanto il mezzo di trasporto sia occupato. Il personale è autorizzato a invitare chi rifiuta di indossare una mascherina su un mezzo pubblico a scendere dallo stesso alla stazione successiva. Il mancato rispetto della richiesta può essere punito con una multa.

    L'obbligo di indossare la mascherina vige solo sul mezzo di trasporto stesso. No vi è obbligo di indossarla nelle stazioni, sui marciapiedi dei binari o alle fermate. Se in tali situazioni non è possibile mantenere la distanza minima di 1.5 metri dalle altre persone, si dovrebbe indossare una mascherina.

  • Quali allentamenti si applicano dal 6 giugno 2020?

    Negli ultimi giorni di maggio la situazione legata al coronavirus in Svizzera è ulteriormente migliorata. Da giorni si registra un basso numero a due cifre di nuovi contagi e sono sempre meno le persone ricoverate negli ospedali. A seguito di questi dati, il Consiglio federale ha deliberato ulteriori allentamenti e, ai sensi della Legge sulle epidemie, revoca al 19 giugno 2020 la «situazione straordinaria» e torna alla «situazione particolare».

    Su tale base il Consiglio federale ha ora anche deciso più rapide misure di allentamento al 6 giugno 2020. Pertanto, già al 30 maggio 2020 decade la cosiddetta regola delle cinque persone, per cui sono ora ammessi raggruppamenti spontanei fino a 30 persone. Possono essere nuovamente svolte manifestazioni previste con un massimo di 300 persone. Possono riaprire tutte le aziende per il tempo libero e le offerte turistiche. Sono stati annunciati altri allentamenti per i ristoranti sempre al 6 giugno 2020 e le scuole postobbligatorie potranno riaprire. Continuano a restare valide le misure di protezione comunicate dall'UFSP e vanno sempre osservate le regole d'igiene e di distanziamento. Nel caso in cui non sia possibile rispettare le regole di distanziamento, deve essere garantito il tracciamento dei contatti stretti tra le persone (contact tracing), ad esempio con liste delle presenze.

  • App SwissCovid e tracciamento dei contatti: come funziona l'app e dove si può scaricare?

    Tramite il tracciamento dei contatti si individuano i contatti stretti di persone contagiate dal coronavirus. L'app SwissCovid lo supporta: rileva se si è stati a contatto con una persona infetta. Ciò consente di arrestare le catene di contagio.

    L'utilizzo dell'app è facoltativo e gratuito, i propri dati sono visibili unicamente ai rispettivi utenti e secondo il Consiglio federale non saranno utilizzati dati personali o relativi al luogo. Gli utenti dell'app risultati positivi al test ricevono dal servizio medico cantonale un cosiddetto codice Covid. Questo codice consente di attivare sull'app una funzione di notifica, grazie alla quale altri utenti dell'app, che durante il rischio di contagio si sono trovati per circa 15 minuti a meno di due metri di distanza dalla persona contagiata, ricevono una notifica. Le persone interessate possono in seguito usufruire di una consulenza tramite la Infoline dell'UFSP.

  • Vi è una strategia di protezione della Confederazione dopo la fine del lockdown?

    Finora c'è un vero e proprio arsenale di misure. Al centro c'è un concetto della Confederazione per la cosiddetta fase di contenimento. Poiché il numero dei nuovi contagi è sceso in misura sufficiente, i cantoni possono riprendere a tracciare in modo capillare le catene dei contagi. È previsto che tutte le persone con sintomi si sottopongano al test e non solo quelle particolarmente a rischio o ospedalizzate, come finora. Le persone risultate positive al test saranno isolate e, quelle entrate in contatto con loro, messe in quarantena.

  • Cosa prevede il sostegno per le start-up?

    Il 4 maggio 2020, il Consiglio federale ha deciso di sostenere le start-up mediante il regime di fideiussioni già in essere per le PMI. In aggiunta ai crediti Covid-19, in questo modo la Confederazione, in collaborazione con i cantoni e con l'ausilio del regime di fideiussioni, intende proteggere le start-up con buone prospettive da un'insolvenza dovuta alle conseguenze del coronavirus. Il programma supplementare che prevede uno stanziamento massimo di CHF 154 milioni viene garantito per il 65% dalla Confederazione e per il 35% dai cantoni partecipanti tramite fideiussioni solidali. La base del programma è costituita dalla Legge federale esistente già dal 2006 e dall'Ordinanza sugli «aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI» del 2015. Tenete presente che in linea di massima non sussiste alcun obbligo di finanziamento da parte dei cantoni, delle cooperative di fideiussione o delle banche. Singoli crediti possono essere rifiutati senza l'indicazione di motivi da ognuna delle parti coinvolte nel corso del processo.

    Gruppo target di questo programma di fideiussione sono le start-up innovative che devono soddisfare cumulativamente determinati criteri:

    • Deve essere provato che la pandemia da COVID-19 ha causato un notevole pregiudizio economico e una grave carenza di liquidità.
    • La sede dell'azienda in base al registro di commercio deve essere in un cantone aderente all'iniziativa; le forme giuridiche prese in considerazione sono SA o Sagl e l'iscrizione nel registro di commercio deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 1° marzo 2020.
    • Al momento della presentazione della richiesta di fideiussione non è in corso nei confronti dell'azienda una procedura concordataria, di fallimento o liquidazione.
    • L'azienda conferma che al momento della presentazione della richiesta non è in una situazione di indebitamento eccessivo ai sensi dell'art. 725 CO.
    • Il modello aziendale è scalabile, basato su conoscenze scientifiche o tecnologiche e innovativo (sono escluse esplicitamente le aziende agricole).
    • L'azienda allega le sue chiusure annuali disponibili e un business plan.
    • L'azienda conferma che al momento della richiesta di fideiussione non ha già ricevuto garanzie di liquidità in virtù delle disposizioni previste dal diritto d'urgenza nell'ambito dello sport o della cultura.

    Importante: il credito può essere utilizzato solo per assicurare le correnti necessità di liquidità del cliente e il rifinanziamento dei sorpassi di conto accumulatisi dal 23 marzo 2020. La richiesta di credito deve essere presentata entro e non oltre il 31.08.2020 su EasyGov tramite la procedura guidata.

    L'importo del credito ammonta al massimo a 1/3 dei costi correnti dell'azienda. I costi correnti comprendono in particolare i salari, gli investimenti che non possono essere iscritti all'attivo, gli affitti, i costi per domande di brevetto e per gli avvocati specializzati in diritto dei brevetti, nonché i costi per progetti di ricerca e sviluppo interni o esternalizzati. La base per l'importo del credito è costituita dalla chiusura singola 2019 o, se non disponibile, dalla chiusura singola 2018. La durata massima del credito è di 10 anni a partire dalla data di pagamento.

  • Cosa prevedono esattamente gli allentamenti dei provvedimenti che entreranno in vigore l'11 maggio 2020?

    Da lunedì 11 maggio 2020 potranno riaprire i negozi, i ristoranti, i mercati, i musei e le biblioteche; nelle scuole del livello elementare e secondario potrà riprendere l'insegnamento presenziale e nello sport di massa e di punta saranno consentiti gli allenamenti. Il trasporto pubblico funzionerà nuovamente secondo l'orario normale. Gli allentamenti saranno accompagnati da una serie di piani di protezione. Le regole d'igiene e di distanziamento sociale dovranno essere rispettate anche in futuro. Parallelamente a queste aperture saranno allentate anche le restrizioni d'entrata in Svizzera. Dall'11 maggio 2020, inoltre, tutti i Cantoni dovranno riprendere a tracciare in modo capillare le nuove infezioni. Ulteriori allentamenti entreranno in vigore l'8 giugno 2020.

  • Domande riguardo all'indebitamento eccessivo e alla moratoria COVID-19

    Cosa s'intende esattamente per «indebitamento eccessivo»?
    Quando la perdita è maggiore del capitale di un'azienda (incl. riserve), si parla di indebitamento eccessivo. In tal caso il capitale di terzi non è più coperto dall'attivo dell'azienda (art. 725 cpv. 2 CO). Un indebitamento eccessivo può essere equivalente a un'insolvenza e quindi a un'incapacità di agire dell'azienda.

    Cosa cambia ora nell'art. 725 CO in seguito alla nuova Ordinanza del Consiglio federale?
    In caso di indebitamento eccessivo ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO, sono previste d'ora in poi due agevolazioni: da un lato si può rinunciare in generale a una verifica del bilancio intermedio, dall'altro, alcune società sono esentate dall'obbligo di avvisare il giudice.

    In caso di fondato timore di indebitamento eccessivo il Consiglio di amministrazione è tuttora tenuto ad allestire un bilancio intermedio relativo ai valori di continuazione. Se detto bilancio presenta un indebitamento eccessivo, dovrà inoltre redigere un bilancio intermedio sui valori di alienazione. Per la durata di validità della nuova Ordinanza COVID-19 insolvenza, ossia fino al 20 ottobre 2020, non sarà tuttavia necessario richiedere la verifica di questi bilanci intermedi da parte di un revisore abilitato.

    Attenzione: per quanto riguarda la perdita di capitale ai sensi dell'art. 725 cpv. 1 CO non è entrata in vigore alcuna modifica.

    Cosa devo fare se la mia società presenta un indebitamento eccessivo?
    In caso di indebitamento eccessivo sussiste normalmente l'obbligo di avvisare il giudice. Oltre alla domanda di dichiarazione di fallimento, di concessione di una moratoria concordataria o di un differimento del fallimento, le PMI hanno ora anche la possibilità di presentare la richiesta di una cosiddetta moratoria COVID-19.

    D'ora in poi il Consiglio di amministrazione può rinunciare ad avvisare il giudice se una società il 31 dicembre 2019 non presentava un indebitamento eccessivo e vi sono prospettive che l’eccedenza possa essere eliminata entro il 31 dicembre 2020. La decisione deve essere motivata per iscritto e documentata.

    Un indebitamento eccessivo può essere eliminato con l'apporto di nuovo capitale, con postergazioni su prestiti o persino con rinunce ai crediti in misura dell'indebitamento eccessivo. Vale la pena esaminare nel dettaglio le possibilità di un risanamento con un consulente ai finanziamenti dell'RCI.

    Quando una moratoria COVID-19 è opportuna per un'azienda? Come devo procedere?
    La moratoria COVID-19 si addice ad aziende che a causa della crisi del coronavirus sono venute a trovarsi in difficoltà di liquidità e sono quindi assillate dai propri creditori. Grazie alla moratoria a tempo determinato l'impresa ha la possibilità di risanarsi e di riorganizzarsi sotto la propria responsabilità. Vale la pena esaminare nel dettaglio questa questione con un consulente ai finanziamenti dell'RCI.

    La moratoria COVID-19 va richiesta presso il giudice competente del concordato. La situazione patrimoniale deve essere esposta in modo credibile, p. es. sotto forma di bilancio e conto economico provvisori. Una pianificazione della liquidità e/o un piano di risanamento non sono necessari.

    Il giudice competente del concordato concede la moratoria COVID-19 per un massimo di tre mesi. All'occorrenza essa potrà essere prorogata su richiesta per altri tre mesi. La moratoria COVID-19 termina alla scadenza del termine di proroga. La moratoria COVID-19 viene pubblicata nel Foglio ufficiale e anche il debitore è tenuto a rendere nota la moratoria a tutti i creditori conosciuti.

    Contributo: Nuove misure della Confederazione per evitare fallimenti dovuti al coronavirus

  • Domande sulla garanzia della produzione e sulla forza maggiore

    Riceviamo dal nostro cliente/fornitore una «lettera in cui si invoca la causa di forza maggiore». Dobbiamo farlo anche noi o dobbiamo reagire?
    Tali comunicazioni generiche non sono obbligatorie, ma fungono solo da reciproca informazione (preventiva) in relazione a una possibile «forza maggiore»: con esse, in quanto fornitore, comunico trasparenza riguardo alla gestione di possibili difficoltà di consegna o del rispetto dei termini di consegna. Questo non mi esonera dall'obbligo di adempiere al contratto. Anche le lettere dei clienti possono avere la loro giustificazione, se hanno chiuso l'attività e non possono/vogliono accettare la merce. Nemmeno in questo caso l'adempimento del contratto viene automaticamente sospeso per cause di forza maggiore. La valutazione va fatta caso per caso. Vale la pena contattare il proprio fornitore/cliente e rivendicare i propri diritti contrattuali.

    Il mio cliente non paga l'intera fattura e invoca la causa di forza maggiore. Può farlo?
    No, poiché nonostante la crisi legata al coronavirus il nostro sistema bancario e di pagamento continua a funzionare senza problemi. Egli ha ricevuto la fornitura come da contratto. Per quanto riguarda l'importo da pagare o il termine di pagamento il cliente non può appellarsi alla «forza maggiore».

    Posso appellarmi alla forza maggiore se in quanto fornitore non posso effettuare la fornitura?
    La diffusione del coronavirus dovrebbe soddisfare la definizione generale di forza maggiore, ossia gli effetti del virus fanno sì che in quanto fornitore non posso fornire la prestazione contrattuale per cause di forza maggiore. Se mi appello alla forza maggiore, quale fornitore ho l'onere della prova e sono tenuto a documentare correttamente il motivo per cui, a causa del coronavirus, non posso adempiere al mio contratto o posso farlo solo più tardi. L'attuale situazione potrebbe in molti casi rendere la fornitura più difficile o (ad es. a causa di spese di trasporto più alte) più costosa, tuttavia non renderla impossibile.

    La mia assicurazione copre l'interruzione della produzione?
    Di norma, un'assicurazione responsabilità civile per imprese non copre questo tipo di danni, poiché non sussiste nessuna colpa dello stipulante. È possibile che sia stata stipulata un'assicurazione complementare: una tale polizza dovrebbe però coprire specificamente eventuali danni causati da forza maggiore (o simili) e includere i danni da epidemia e non escludere esplicitamente i danni da pandemia.

  • Cosa posso fare se i miei clienti stornano i propri ordini?

    Sono soprattutto i lavoratori indipendenti a subire attualmente un'ondata di annullamenti (ad es. web designer, giardinieri, artisti ecc.). Le loro prestazioni sono soggette alle regole del contratto d'appalto. Se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per combattere il coronavirus il cliente non ha altre possibilità al riguardo, egli sarà tenuto a risarcire al commissionario solo il lavoro già prestato e le spese già sostenute. Tuttavia, qualora il cliente annullasse l'ordine, pur potendo egli accettare la prestazione e il commissionario eseguirla, sarà dovuto l'intero importo dell'onorario. Anche in questo caso si tratta di cercare il dialogo e di sostenere il proprio diritto in linea di principio.

  • La mia attività si è interrotta e non sono in grado di pagare il mio affitto aziendale. Cosa posso fare?

    • Cercate proattivamente il dialogo con il vostro locatore. In tutta la Svizzera è stato possibile trovare già molte buone soluzioni (transitorie) e i locatori si sono dimostrati solidali. Sono possibili soluzioni quali la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di affitto, la riduzione del canone di affitto o addirittura l'esonero del pagamento di un mese di affitto.
    • In caso di pagamenti arretrati sia negli affitti di abitazioni che aziendali, il Consiglio federale ha prolungato i termini da 30 a ora 90 giorni. Nel caso dei fitti, i termini sono stati prolungati da 60 a 120 giorni.
    • La proroga dei termini vale per gli affitti e le spese accessorie che dovrebbero essere pagate dal 13 marzo 2020 al 31 marzo 2020, a condizione che il ritardo dei pagamenti sia dovuto ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere il coronavirus.
    • La riduzione dell'affitto sui locali commerciali può essere sostenuta in virtù degli artt. 258 e 259a e segg. CO. Nello specifico si pone infatti la questione se a seguito dei provvedimenti della Confederazione un oggetto in locazione non sia (più) idoneo a essere usato per lo scopo contrattuale e sussista pertanto un difetto. I locatari hanno diritto a una riduzione dell'affitto solo se l'oggetto in locazione è affetto da difetti. Per quanto riguarda il divieto generale, deliberato dal Consiglio federale, di apertura del negozio, ristorante, cinema, teatro,... dovrebbe trattarsi non tanto di un difetto dell'oggetto in locazione, ma di una limitazione generale, di un problema generale. La possibilità di richiedere riduzioni dei canoni di affitto resta quindi un punto controverso.
    • I traslochi sono tuttora possibili, a condizione che vengano rispettate severamente le misure igieniche dell'UFSP.
  • Quali agevolazioni fiscali ci sono?

    • Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato un'«Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali». Pertanto, dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non verranno calcolati interessi di mora su IVA, imposte di consumo, tasse d'incentivazione e tributi doganali.
    • Per l'IVA, sul sito Internet dell'AFC si può richiedere gratuitamente e senza motivazione la proroga di inoltro e di pagamento di tre mesi dopo la data di scadenza.
    • La rinuncia all'interesse di mora vale anche per i pagamenti in ritardo dell'imposta federale diretta nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020.
    • Non si rinuncia agli interessi di mora per l'imposta preventiva e le tasse di bollo.
    • Le agevolazioni valgono per tutte le persone giuridiche e fisiche soggette all'obbligo fiscale in Svizzera. La mia attività si è interrotta e non sono in grado di pagare il mio affitto aziendale. Cosa posso fare?
  • Possibilità di supporto per i lavoratori indipendenti

    Ora anche i lavoratori indipendenti (con ditta individuale) possono richiedere un'indennità ai sensi dell'Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno: 80 per cento del reddito, risp. massimo CHF 196 al giorno [lavoratori indipendenti: reddito annuo x 0.8 / 360] Se devono chiudere la loro attività a causa dei provvedimenti per combattere il virus, ricevono indennità giornaliere, come nel caso dell'accudimento dei figli da parte dei genitori e della quarantena.

    Documento: Informazioni per i lavoratori indipendenti

    Indennità di perdita di guadagno

    Formulario: Richiesta per l'indennità di perdita di guadagno

    Nei prossimi giorni saranno disponibili anche formulari di richiesta online cantonali.

    Esempio di calcolo: Cornelia è una lavoratrice indipendente e gestisce un salone di parrucchiera. Per il calcolo della sua indennità è determinante il reddito annuo calcolato in indennità giornaliera, che è stato utilizzato per definire il suo ultimo contributo AVS personale. Il reddito annuo viene poi moltiplicato per 0.8 e diviso per 360. Il reddito annuo di Cornelia è di CHF 45'000, il che corrisponde a un'indennità giornaliera di CHF 100 (45'000 x 0.8 / 360 giorni = CHF 100 al giorno).

    Attenzione: l'indennità è sussidiaria. Questo significa che se la persona avente diritto riceve già prestazioni da un'altra assicurazione sociale o privata o continua a percepire il suo salario, non ha alcun diritto all'indennità.

    L'indennità non viene corrisposta automaticamente. Le persone aventi diritto devono richiedere autonomamente l'indennità presso la cassa di compensazione competente. La cassa di compensazione versa l'indennità direttamente alla persona interessata. La cassa di compensazione competente è la cassa di compensazione AVS che riscuote i contributi.

    I lavoratori indipendenti che impiegano collaboratori possono richiedere indennità per lavoro ridotto per i loro collaboratori. Anche le ditte individuali con una Sagl o una SA possono richiedere l'indennità per lavoro ridotto.

  • Quale supporto finanziario c'è per le PMI?

    • Con il crowdfunding contro la crisi del coronavirus
      Su eroilocali.ch sussiste la possibilità per PMI, associazioni e persone private di lanciare un proprio progetto di crowdfunding. Non è mai stato così facile entusiasmare gli altri per le proprie idee e raccogliere denaro, materiale o aiutanti per progetti concreti. Un'offerta imprenditoriale supportata da Raiffeisen.

    • Crediti transitori per le imprese:
      Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato un ampio pacchetto di provvedimenti per un valore di ulteriori CHF 32 miliardi, di cui 20 miliardi come iniezione di liquidità sotto forma di crediti transitori oggetto di fideiussione per le imprese. Le PMI che a causa della situazione generata dal coronavirus si trovano in difficoltà finanziarie ricevono supporto in maniera rapida e semplice con questo programma di garanzia della Confederazione. Il programma si basa sulle strutture esistenti delle organizzazioni di fideiussione e comprende due facilitazioni creditizie:

      (1) Gli importi corrispondenti al 10 per cento del fatturato fino a massimo CHF 0.5 milioni vengono versati dalle Banche senza grandi requisiti formali e garantiti al 100 per cento dalla Confederazione.

      (2) Gli importi superiori vengono garantiti all'85 per cento dalla Confederazione. Il requisito è una verifica preventiva della richiesta da parte della Banca. L'importo massimo della facilitazione creditizia è di CHF 20 milioni per richiedente.

      I dettagli dei crediti transitori sono i seguenti:


      (1) Per i crediti transitori fino a CHF 500'000 (cosidd. credito COVID-19) è stato fissato un tasso d'interesse dello zero per cento. Il pagamento avviene entro un giorno. La procedura si basa su autodichiarazione sul sito web covid19.easygov.swiss. L'impresa o il lavoratore indipendente compila il contratto di credito messo a disposizione in formato elettronico dichiarando di soddisfare le condizioni per gli aventi diritto. Dopodiché presenta il contratto di credito alla propria banca principale.

      • L'impresa deve essere stata costituita in Svizzera prima della pandemia da coronavirus, ovvero prima del 1° marzo 2020.
      • Deve essere notevolmente pregiudicata economicamente a livello di fatturato a causa della pandemia del coronavirus.
      • È sana a livello finanziario, ovvero non è soggetta a una procedura di fallimento né di concordato o liquidazione.
      (2) I crediti transitori fino a CHF 20 milioni per impresa (cosidd. Credito Plus COVID-19) presuppongono un esame del credito un po' più esteso. L'impresa richiedente il credito compila una richiesta di credito standardizzata messa a disposizione in formato elettronico e la presenta presso la propria banca principale. In caso di decisione positiva in materia di credito, la banca richiede la richiesta presso l'organizzazione di fideiussione competente. Per questi crediti il tasso d'interesse è attualmente dello 0.5 per cento sulla parte del prestito garantita dalla Confederazione.

      I crediti servono per superare i problemi di liquidità e non per il finanziamento di investimenti o riacquisti di azioni. I crediti transitori vengono concessi per una durata di cinque anni, laddove questa scadenza in caso di rigore potrà essere prolungata di un massimo di due anni. Importante: in caso di pericolo di indebitamento eccessivo dell'impresa, questi prestiti non vengono trattati come capitale di terzi nel bilancio.
    • Assicurazioni sociali:
      coloro che sono colpiti dalla crisi non devono più pagare AVS, AI, IPG e AD: Dilazione di pagamento temporanea e priva di interessi in caso di crollo di fatturato si possono ridurre anche gli importi in acconto regolari agli enti sociali. Ne sono competenti le casse di compensazione AVS cantonali.
  • Come posso garantire la mia liquidità?

    Gestione dei debitori, gestione dei crediti:

    • Emettere più fatturazioni di acconti: continuare a emettere rigorosamente e tempestivamente le fatture.
    • Motivo: la solvibilità può essere giustificata meglio nei confronti delle banche e della mano pubblica se le fatture sono state emesse ai debitori, con i seguenti programmi di supporto.
    • Ambire al rapido rimborso dell'avere IVA

    Procedura di sollecito:

    • Intensificare la gestione dei debitori e chiamare personalmente i debitori al telefono.
    • Ora le modalità standard non sono più sufficienti → non mollare!

    Creditori:
    Negoziare con i fornitori non critici:

    • In particolare la mano pubblica (imposte, assicurazioni sociali, assicurazioni, elettricità, acqua, gas, ecc.)

    Trovare soluzioni con i partner critici nella catena di creazione del valore:

    • Fornitori con i quali si collabora 1:1
    • Locatore: attenzione alle insidie del diritto di locazione (nel diritto di locazione il ritardo nei pagamenti viene gestito in maniera piuttosto severa)
    • Banche: interessi, prestiti
    • Leasing

    Pianificazione della liquidità:

    • Strumento di gestione prioritario.
    • Noi dell'RCI abbiamo un modello molto semplice per una pianificazione della liquidità che può essere introdotto (in maniera adatta per le PMI) in poche ore. Per i singoli casi contattare i nostri specialisti!

    Operatività, produzione e capacità di consegna:

    • Devono essere mantenute
    • A quali condizioni continuare a fornire la merce ai clienti? A seconda della solvibilità del cliente, solo dietro pagamento anticipato o garanzia bancaria/fideiussione.
  • Quali sono le domande importanti nella gestione della crisi?

    • Come facciamo a guadagnare tempo? Quali sono i campi d'azione più importanti e urgenti ai tempi del coronavirus? (Eisenhower)
    • Dobbiamo sapere in che situazione ci troviamo: per esempio quali sono le nostre leve, i nostri clienti e i nostri fornitori più forti? Chi sono i nostri alleati?
    • Comunicazione in caso di crisi: collaboratori, clienti, fornitori/partner
    • Di quali attività centrali e persone chiave ha bisogno come minimo la mia impresa per mantenere l'operatività e la capacità di consegna?
  • Come faccio a richiedere il lavoro ridotto? Chi può richiedere il lavoro ridotto?

    Come si fa a inoltrare la richiesta del lavoro ridotto?

    • Principio: verificare, preparare ed eventualmente richiedere anticipatamente il lavoro ridotto. Il lavoro ridotto si può annullare in qualsiasi momento. La legge esclude i titolari di aziende, i direttori e i membri di consigli di amministrazione dal diritto di indennità per lavoro ridotto.
    • Dal 1° giugno 2020, i diritti temporanei all'indennità per lavoro ridotto di apprendisti e persone in «posizione analoga a quella di datore di lavoro» (ad es. direttori), nonché di coniugi o partner registrati che collaborano in azienda, sono annullati e non possono più essere richiesti.
    • Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare e prolungare la validità dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. Gran parte delle misure straordinarie decade e si torna al sistema ordinario di indennità per lavoro ridotto e disoccupazione. Saranno mantenuti fino a fine dicembre 2020 la procedura semplificata per il preannuncio del lavoro ridotto e la procedura sommaria per il relativo conteggio. Le modifiche entrano in vigore al 1° settembre 2020.

      Al comunicato stampa

    • Il preannuncio di lavoro ridotto deve essere presentato dall'azienda all'ufficio cantonale competente presso la sede centrale della società. Ogni collaboratore interessato deve dichiarare il proprio consenso al lavoro ridotto. L'azienda non può far valere un diritto retroattivamente. Il conteggio e la richiesta di indennità per le ore effettive di lavoro perse avvengono mensilmente in base ai controlli aziendali delle ore di lavoro (scheda di timbratura, rapporti sulle ore).
    • Tenete presente che un riferimento generale al coronavirus non è sufficiente a giustificare un diritto al lavoro ridotto. Le aziende devono invece esporre in modo credibile il motivo per cui le perdite di lavoro nella loro attività sono legate al propagarsi del coronavirus. La perdita di lavoro deve essere direttamente correlata al propagarsi del virus.

    Formulario: Preannuncio lavoro ridotto

    Formulario: Richiesta e conteggio lavoro ridotto

    Ulteriori informazioni sull'inoltro della richiesta del lavoro ridotto dei singoli cantoni:

    Lavoro ridotto Ticino

  • Quali domande devo pormi per poter garantire la protezione dei miei collaboratori e delle loro famiglie?

    • So quali collaboratori sono esposti a un rischio di infezione particolarmente elevato (personale impiegato alla reception, nel servizio esterno, addetto alla sicurezza e alle pulizie)?
    • Abbiamo assunto personale facente parte dei gruppi a rischio: asma, diabete, età avanzata, patologie respiratorie croniche come bronchite? Qui occorre attenersi alle raccomandazioni della Confederazione!
    • Come faccio a imporre le misure igieniche e a proteggere i collaboratori
      → adeguare i piani d'impiego!
    • Come pianifico l'impiego ottimale dei collaboratori? Riconoscere e valutare i rischi per la salute per i collaboratori: identificare i collaboratori esposti e particolarmente a rischio e riassegnarli risp. proteggerli. Piano di contingenza: pianificazioni di emergenza qualora singoli o più collaboratori dovessero mancare.
    • Dispongo di liste di emergenze con i familiari di tutti i collaboratori risp. i numeri di telefono di tutte le persone di riferimento?
    • Unisanté a Losanna ha sviluppato un «Coronacheck» con il quale ognuno può valutare personalmente in maniera rapida se sussiste un caso di coronavirus. Inoltre, alla fine del test, viene fornita una raccomandazione sull'ulteriore procedura.

    Documento: Disposizioni dell'UFSP in caso di autoisolamento

Eventi live

Trasmettiamo live streaming e affrontiamo i seguenti temi nell'ambito del dialogo con lei: garanzia di liquidità in casi estremi, garanzia della produzione, distribuzione e vendita ai tempi del social distancing.

Agli eventi live

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Durante la crisi siamo al suo fianco. Molto concretamente. Ci telefoni, ci scriva o utilizzi la nostra live chat. I nostri specialisti la aiuteranno a prendere rapidamente le decisioni giuste.

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